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ANNAMARIA MENOSSO

Vice Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

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APPUNTAMENTI

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Elezioni Regionali Firuli 2008

Affluenza e risultati delle Elezioni Regionali del Friuli Venezia Giulia 2008


I dati relativi all'affluenza ed ai risultati delle Elezioni Regionali del Friuli Venezia Giulia, che hanno portato all'elezione di Renzo Tondo come governatore della regione, sono consultabili nella sezione dedicata del sito della Regione.

Candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali FVG 2008

TRIESTE

1) BRUNO ZVECH nato il 21/09/1953 a TRIESTE
2) RENATA BROVEDANI nata il 02/06/1951 a TRIESTE
3) ALESSANDRO CARMI nato il 09/12/1972 a TRIESTE
4) CARLA CARLONI MOCAVERO nata il 23/03/1938 a PERUGIA
5) FRANCO CODEGA nato il 03/10/1947 a CARRARA
6) LAURA FAMULARI nata il 17/08/1963 a TRIESTE
7) IGOR DOLENC nato il 13/03/1947 a TRIESTE
8) SANDRA PELLIZZONI nata il 08/04/1979 a ASOLA
9) SERGIO LUPIERI nato il 05/04/1947 a TRIESTE
10) LAURA RUDELLA nata il 11/07/1954 a LUQUE (PARAGUAY)
11) FRANCESCO RUSSO nato il 22/06/1969 a TRIESTE
12) GABRIELLA VAGLIERI nata il 20/05/1956 a TRIESTE

GORIZIA

1) SILVIA ALTRAN nata il 17/01/1955 a MONFALCONE
2) MIRIO BOLZAN nato il 29/09/1955 a PALMANOVA
3) MAJDA BRATINA nata il 25/07/1972 a TORINO
4) GIORGIO BRANDOLIN nato il 23/04/1951 a MONFALCONE
5) MARIA CRISTINA CARLONI nata il 23/09/1955 a VENEZIA
6) FRANCO BRUSSA nato il 22/01/1953 a UDINE

UDINE

1) ALESSANDRO TESINI nato il 13/01/1953 a PALMANOVA
2) CHIARA CALABRIA nata il 31/07/1974 a UDINE
3) GIORGIO BAIUTTI nato il 08/12/1955 a CASSACCO
4) EDDA CALLIGARIS in BULLIGAN nata il 14/02/1951 a UDINE
5) ENZO BARAZZA nato il 22/02/1953 a UDINE
6) SUSI CRAGNO in DELLA BIANCA nata il 19/02/1965 a MERETO DI TOMBA
7) EZIO BELTRAME nato il 27/07/1954 a MORTEGLIANO
8) BARBARA DISNAN nata il 26/09/1963 a UDINE
9) LORENZO FABBRO nato il 14/05/1965 a UDINE
10) ANNAMARIA MENOSSO nata il 31/05/1951 a PRADAMANO
11) FRANCO IACOP nato il 01/06/1961 a UDINE
12) ALESSANDRA MISSANA nata il 05/01/1956 a UDINE
13) PAOLO MENIS nato il 30/01/1960 a UDINE
14) RAFFAELLA PERUSIN nata il 04/07/1970 a CORMONS
15) FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AVILA nato il 10/10/1963 a GUADALAJARA (MESSICO)
16) PAOLA ROSSI in APPIOTTI nata il 13/07/1946 a TARCENTO
17) PAOLO MORO nato il 10/09/1954 a UDINE
18) RENATO NUOVO nato il 22/02/1947 a CIVIDALE DEL FRIULI
19) SERGIO SIMONIN nato il 12/07/1952 a LATISANA
20) GIANCARLO TONUTTI nato il 01/09/1949 a CODROIPO
21) MAURO TRAVANUT nato il 13/10/1952 a TERZO D’ AQUILEIA

TOLMEZZO

1) ENZO MARSILIO nato il 25/12/1959 a SUTRIO
2) PATRIZIA DELLA PIETRA nata il 10/12/1951 a COMEGLIANS
3) SANDRO DELLA MEA nato il 29/02/1964 a CHIUSAFORTE
4) VIRGILIO DISETTI nato il 19/10/1949 a GEMONA DEL FRIULI

PORDENONE

1) GIANFRANCO MORETTON nato il 21/12/1952 a LIEGI (BELGIO)
2) FRANCESCA CARDIN nata il 23/05/1967 a PORDENONE
3) NEVIO ALZETTA nato il 21/11/1955 a MONTEREALE VALCELLINA
4) DEBORA DEL BASSO nata il 15/05/1974 a SPILIMBERGO
5) MARCO ANGELILLO nato il 21/11/1970 a PORDENONE
6) MILENA DEL ZOTTO nata il 01/01/1972 a PORDENONE
7) DANIELE GEROLIN nato il 14/10/1953 a SESTO AL REGHENA
8) SARA FURLAN nata il 02/08/1975 a PORDENONE
9) PAOLO PUPULIN nato il 21/08/1947 a PORTOGUARO
10) MARIA PAOLA GALANTE nata il 21/04/1954 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO
11) VINCENZO ROMOR nato il 22/02/1950 a CORDENONS
12) MONICA PASE nata il 05/04/1967 a PORDENONE
13) ANDREA SCAINI nato il 24/05/1974 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO
14) DANIELA PILLON nata il 25/07/1956 a SACILE

Cenni sulle principali disposizioni normative


La Giunta regionale con deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 419 ha fissato la data delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, in contemporaneo svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Le principali disposizioni normative applicabili alle prossime elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si rinvengono nelle leggi regionali 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale). Mentre la legge regionale 17/2007 (Legge statutaria), agli articoli 19 – 32, definisce gli aspetti sostanziali del sistema elettorale, con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore ha completato la riforma avviata con la legge statutaria, dettando la disciplina delle diverse fasi del procedimento elettorale.

Significative innovazioni sono state introdotte dalla legge regionale 17/2007 relativamente alla rappresentanza di genere (articolo 23, comma 2), stabilendo che ogni lista circoscrizionale debba contenere non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere e che, nelle liste, i nomi dei candidati siano alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
I casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale sono determinati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto).
La disciplina dei casi di incandidabilità alle cariche di Presidente della Regione e di Consigliere regionale è contenuta nella legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 28/2007, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità. Il rinvio è operato al decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 il quale, tra l'altro, prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ovvero il T.U. in materia di elezione della Camera dei Deputati.

Disciplina della propaganda e delle spese di propaganda elettorale nelle elezioni regionali

Introdotto il limite massimo di spesa per ogni candidato!!!!!!
La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 ha introdotto una compiuta disciplina della propaganda elettorale (articoli 71 – 76) e delle a spese di propaganda (articoli 77 – 83) per le elezioni regionali.
Per le altre forme di propaganda - radiotelevisiva e mediante spazi pubblicitari sulla carta stampata – trovano applicazione le disposizioni in materia di “par condicio” (in primis la legge 28/2000).
Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.

A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 28 febbraio 2008, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Ciò sino alla chiusura della campagna elettorale.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.

Entro il 30° giorno antecedente il voto, venerdì 14 marzo 2008, le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. Da tale data la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.
Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È possibile l’invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 29 marzo 2008, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.

Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
Le norme in tema di spese relative alla campagna elettorale, sono poste dal legislatore al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni regionali a criteri di sobrietà e trasparenza, con previsioni di tetti alle spese di propaganda per i partiti e per i candidati.

Per quanto riguarda i tetti di spesa per la campagna elettorale, l’articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei limiti di spesa per la propaganda elettorale dei vari soggetti competitori. II limiti sono i seguenti:
a) candidato alla carica di Presidente della Regione euro 300.000,00;
b) candidati alla carica di consigliere regionale euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione elettorale. Nell’ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l’importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;
c) partiti o gruppi politici, oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste.

Le spese elettorali vanno rendicontate, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale e competente ai controlli, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni.
I candidati che spendono fondi per importi inferiori a euro 10.000,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla nomina del mandatario elettorale.